STATUTO PD REGIONALE

 

 

 

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STATUTO REGIONALE

 

PARTITO DEMOCRATICO D’ABRUZZO

 

Approvato dall’Assemblea regionale nella riunione del 3 febbraio 2020

 

CAPO I

 

PRINCIPI COSTITUTIVI

 

ART.1

 

(Principi e autonomia)

 

  1. L’Unione regionale del Partito Democratico d’Abruzzo, di seguito PD Abruzzo, si ispira nella sua condotta e nella sua azione politica ai valori e ai principi inscritti nella Costituzione repubblicana e nello Statuto della Regione. La sua cultura politica e il suo patrimonio ideale traggono origine dalla Resistenza antifascista ed in particolare dalla memoria del patriottismo democratico della Brigata Majella e delle altre esperienze di resistenza del popolo abruzzese contro il nazifascismo, dall’eredità di idee e valori costituita dalle forze democratiche e riformiste, che sono state artefici principali della crescita e del progresso dell’Abruzzo dal dopoguerra ad oggi: il movimento operaio e contadino, il cattolicesimo democratico, la tradizione laica e liberale, il socialismo riformista, l’ambientalismo, i movimenti per i diritti delle donne. I movimenti giovanili e i movimenti per i diritti civili. Il Partito democratico d’Abruzzo riconosce i valori insopprimibili del pluralismo culturale, religioso, sociale e politico.

 

  1. Il PD Abruzzo si costituisce sulla base del Manifesto dei valori, dello Statuto nazionale e del Codice Etico approvati dall’Assemblea costituente nazionale. In particolare, si ispira ai principi di democrazia interna stabiliti dall’art.1 dello Statuto nazionale, in coerenza con l’art. 49 della Costituzione. Nella sua azione, il Partito Democratico d’Abruzzo intende realizzare una democrazia forte e compiuta, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione alla vita sociale, politica e civile della Regione.

 

 

  1. Il PD Abruzzo promuove le pari opportunità, sia nella società che nella sua vita democratica, tra donne e uomini, tra generazioni diverse, indipendentemente dalle condizioni sociali, culturali e di reddito, dall’appartenenza di fede, nazionalità, etnia, orientamento sessuale. Garantisce, a tutti i livelli la paritaria presenza di genere nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi e favorisce la parità fra donne e uomini sia nelle candidature per le assemblee elettive che per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Al fine di agevolare la partecipazione attiva delle donne alla politica, il PD Abruzzo assicura adeguate risorse finanziarie.

 

 

  1. Il PD Abruzzo, a mezzo del presente Statuto, disciplina l’attività nel proprio ambito territoriale e regolamenta l’autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria, in tutte le materie non riservate dallo Statuto nazionale alla competenza degli organi nazionali.

 

 

  1. Il PD Abruzzo è un partito federale, fondato sull’autonomia politica e programmatica, solidale e cooperativa, dei suoi livelli organizzati riconosciuti dal Capo II del presente Statuto. La funzione di indirizzo politico e di elaborazione programmatica delle politiche di sviluppo del territorio è svolta dall’Unione Regionale, nel quadro dei principi e delle linee strategiche nazionali. Nell’attuazione

 

 

ART.2

degli indirizzi politici, il rapporto tra Unione regionale e organi territoriali del partito è ispirato ai principi di collaborazione e sussidiarietà.

 

  1. I soggetti fondamentali della vita democratica del partito sono gli iscritti e gli elettori, titolari di diritti e doveri, a norma dell’articolo 2 dello Statuto nazionale. Le modalità di esercizio di tali diritti e doveri sono disciplinate dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto in esso, dallo Statuto nazionale. Nella gestione dei dati sensibili di elettori ed iscritti il Pd Abruzzo si conforma alle norme di legge nazionali e ai regolamenti europei, nonché al regolamento nazionale del Partito democratico.

 

  1. Il PD Abruzzo si impegna a promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro in tutte le sue forme, rilanciandone il ruolo di fondamento della Repubblica democratica delineata dalla Costituzione. Il PD Abruzzo pone tra le finalità prioritarie della sua azione politica la tutela della dignità e del pluralismo del mondo del lavoro, garantendo forme di protezione dei lavoratori, sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. Il PD Abruzzo riconosce e rispetta il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, la distinzione tra la sfera dell’intrapresa economica privata e quella dell’azione politica.

 

  1. Il PD Abruzzo è impegnato a favorire e tutelare la libertà di iniziativa economica pubblica e privata quale strumento di promozione del bene comune, riconoscendo il ruolo e la funzione sociale delle imprese.

  

  1. Il PD Abruzzo, secondo la tradizione del cattolicesimo democratico e della sinistra democratica e liberale che hanno ispirato la nostra Carta costituzionale, si impegna a garantire un equilibrato rapporto fra i poteri pubblici e l’azione privata, impedendo l’affidamento al mercato del controllo di beni essenziali quali la salute, l’istruzione e la sicurezza, in nome del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, c. 2 della Costituzione.

 

  1. Il PD Abruzzo intende promuovere la tutela dei beni comuni quali l’acqua, l’aria, il territorio, il paesaggio, attraverso uno sviluppo compatibile con la loro natura di beni di ogni uomo dell’attuale e delle future generazioni e gestibili, pertanto, solo attraverso un netto e comunque prevalente controllo pubblico.

 

 

  1. Il PD Abruzzo garantisce la legalità, la trasparenza nella vita delle istituzioni e del partito, il ricambio delle classi dirigenti nelle cariche istituzionali e del partito. Le donne e gli uomini del PD Abruzzo si impegnano, nei comportamenti, a rispettare il codice etico, a valorizzarlo ed esigerne il rispetto nell’ambito del loro impegno politico nel partito e nelle istituzioni.

 

 

  1. Il PD Abruzzo riconosce nel buon andamento e nell’imparzialità della pubblica amministrazione valori essenziali per favorire l’ammodernamento e la maggiore efficienza di tutta la funzione pubblica, nell’interesse dei cittadini, delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori.

 

3

 

  1. Il PD Abruzzo promuove la partecipazione diretta ed informata delle cittadine e dei cittadini alle decisioni delle istituzioni politiche e, più in generale, ad ogni ambito della vita democratica ed associativa della regione, riconoscendo in essa un fattore irrinunciabile di coesione sociale, di sussidiarietà e di qualità della vita. A tal fine, il PD Abruzzo garantisce l’istituzione nella sua vita interna di forme di democrazia deliberativa, con il coinvolgimento di iscritti ed elettori.

 

 

  1. Il PD Abruzzo propone alle cittadine e ai cittadini abruzzesi un programma di governo per la Regione e per le sue comunità locali e si impegna a realizzarlo con i suoi eletti e amministratori in tutte le istituzioni del territorio regionale.

 

  1. Il Pd Abruzzo aderisce alla Piattaforma digitale nazionale del Pd e si avvale dei suoi strumenti, per favorire la massima partecipazione di iscritti ed elettori.

 

 

CAPO II

 

STRUTTURA FEDERALE DEL PARTITO

 

 

 

Art. 2

(Circoli di base)

 

 

 

  1. I Circoli rappresentano le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Si distinguono in Circoli territoriali, tematici, Circoli di ambiente (in sedi di studio o di lavoro), Circoli on-line e punti Pd, costituiti sulla rete ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede d residenza, lavoro o studio. L’iscritto può scegliere di partecipare sia al Circolo d’ambiente sia al Circolo territoriale del luogo in cui risiede oppure in cui lavora o studia, comunicando la sua scelta all’atto dell’iscrizione alla segreteria provinciale. L’eventuale richiesta motivata di trasferimento a un Circolo territoriale diverso deve essere comunicata alla segreteria provinciale, al Circolo di provenienza e al Circolo in cui vuole trasferirsi. In caso di partecipazione contemporanea a un Circolo territoriale e a un Circolo d’ambiente o ad un Circolo tematico, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna e all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve comunicare alla segreteria provinciale presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti.

 

  1. Le modalità di costituzione e il funzionamento dei circoli online e dei punti Pd sono disciplinati dallo Statuto nazionale.

 

  1. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.

 

  1. In ogni comune è presente un circolo territoriale del Pd. Il circolo è costituito se ha almeno dieci iscritti, altrimenti la segreteria provinciale decide l’accorpamento al circolo limitrofo. Nei Comuni superiori ai 40 mila abitanti l’articolazione dei circoli è decisa dalla Direzione provinciale a maggioranza dei componenti.

 

 

4

 

  1. I circoli d’ambiente nei luoghi di lavoro e di studio possono essere costituiti se aderiscono almeno dieci iscritti, comunicandone la costituzione alla segreteria provinciale.

 

  1. I circoli tematici sono costituiti in riferimento ad una specifica tematica programmatica, indipendentemente dal luogo di residenza, di lavoro o di studio dei tesserati, se aderiscono almeno venti iscritti, comunicandone la costituzione alla segreteria regionale.

 

  1. Le Direzioni provinciali possono istituire, su richiesta dei circoli interessati, coordinamenti intercomunali dei circoli territoriali, in corrispondenza di territori omogenei, anche mediante la costituzione di un unico circolo territoriale. Per l’elezione degli organi si applicano, in tal caso, le stesse norme di cui all’Art.3 del presente Statuto.

 

  1. I Circoli possono stipulare forme di collaborazione con altri soggetti associativi per l’utilizzo delle proprie sedi, per lo svolgimento di attività di servizio e la realizzazione di progetti comuni rivolti al territorio e alle comunità di riferimento, attraverso le quali andranno stabiliti i rispettivi impegni, secondo i principi di reciprocità e trasparenza.

 

  1. I circoli hanno autonoma responsabilità politica, organizzativa e finanziaria.

 

 

Art. 3

 

(Organi dei circoli e sistema di elezione)

 

 

  1. Sono organi dei circoli di base: il Segretario, l’Assemblea degli iscritti e il Direttivo, il Tesoriere.

  

  1. Il Segretario e il Direttivo sono eletti con voto diretto, segreto e personale dagli iscritti in regola con i requisiti previsti per l’iscrizione all’Anagrafe, sulla base di un regolamento approvato dalla Direzione regionale a maggioranza e delle norme regolamentari nazionali.

 

  1. La composizione numerica dei Direttivi di Circolo è stabilita dal Regolamento regionale. Sono componenti di diritto del Direttivo di circolo, se in esso regolarmente iscritti: il segretario di circolo, che lo presiede, il Presidente dell’Assemblea, il Sindaco, il capogruppo in Consiglio comunale, il Tesoriere, i consiglieri e assessori comunali. Partecipano senza diritto di voto i componenti delle Assemblee di livello superiore.

 

 

  1. L’Assemblea degli iscritti è sede di confronto e indirizzo politico, si riunisce almeno due volte all’anno ed ogni volta che gli iscritti debbano essere consultati per le scelte delle candidature di partito e quelle relative agli incarichi istituzionali, nonché per la scelta dell’indirizzo politico, in occasione di referendum, conferenze programmatiche e convenzioni. In via straordinaria è convocata dal suo Presidente, su richiesta del Segretario ovvero di almeno un quinto dei suoi componenti. L’Assemblea degli iscritti, alla prima seduta, elegge a maggioranza un proprio Presidente che ne presiede i lavori.

 

 

  1. Il Direttivo di circolo è convocato ordinariamente almeno una volta al mese. In via straordinaria è convocato dal Segretario, d’ufficio o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

 

5

 

  1. Ai fini della elezione le candidature a Segretario di circolo devono essere presentate in collegamento con liste di candidati a componente del Direttivo di circolo. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. Le modalità di votazione e di elezione sono disciplinate dal Regolamento regionale.

 

 

  1. L’Assemblea, su proposta del segretario, elegge in suo seno il Tesoriere che cura l’amministrazione del Circolo, lo rappresenta nei confronti dei terzi e collabora con il Tesoriere dell’Unione Comunale. Il Circolo presenta entro il 30 aprile di ogni anno il proprio conto economico consuntivo, che viene approvato dal coordinamento e posto al voto di ratifica della prima assemblea degli iscritti.

 

 

  1. In caso di dimissioni del segretario di circolo o di sua cessazione dalla carica, entro 30 giorni il Direttivo elegge a maggioranza il nuovo segretario, che dura in carica fino alla scadenza del mandato.

 

Art. 4

 

(Rete dei volontari democratici)

 

  1. Il Pd Abruzzo promuove a livello regionale la Rete dei “Volontari democratici” per la tutela dei beni comuni che permettono l’esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona da tutelare nell’interesse generale e in particolare delle generazioni future. La Rete dei Volontari Democratici si organizza nelle comunità locali di riferimento, investendo sul protagonismo attivo in tutti i territori dei circoli, degli iscritti e degli elettori interessati mediante specifiche campagne d’azione e mobilitazione. Su proposta del segretario regionale, di concerto con il coordinamento nazionale, viene attivato un coordinamento regionale e indicato un responsabile di progetto.

 

 

Art. 5

 

(Unione comunale)

 

  1. Nei Comuni dove sono presenti più circoli è istituita l’Unione comunale. L’Unione comunale ha il compito di definire la politica del Partito Democratico e organizzarne l’attività nel proprio ambito territoriale, in raccordo con gli organi provinciali e regionali del partito. Nei Comuni dove è presente un solo circolo territoriale, questo svolge le funzioni dell’Unione comunale e il Segretario di circolo assume la funzione di Segretario cittadino.

 

 

  1. Sono organi dell’Unione comunale: il Segretario, l’Assemblea cittadina e il Coordinamento politico, il tesoriere.

 

 

6

 

  1. Il Segretario e l’Assemblea sono eletti con voto diretto, segreto e personale dagli iscritti in regola con i requisiti previsti per l’iscrizione all’Anagrafe regionale

 

 

  1. La composizione numerica dell’Assemblea cittadina è stabilita dal Regolamento regionale di cui all’articolo 19, comma 1. Sono componenti di diritto dell’Assemblea cittadina, se regolarmente iscritti nell’Anagrafe relativa: il segretario cittadino e i segretari di circolo, il Sindaco e il capogruppo in Consiglio comunale, i consiglieri e assessori comunali. Partecipano senza diritto di voto i componenti delle Assemblee di livello superiore. L’Assemblea elegge a maggioranza un proprio Presidente che ne presiede i lavori.

 

 

  1. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno tre volte l’anno; deve essere convocata in via straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

 

 

  1. Ai fini della elezione, le candidature a Segretario cittadino devono essere presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell’Assemblea cittadina. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. Le modalità di votazione e di elezione sono disciplinate dal Regolamento regionale di cui al precedente articolo 19, comma 1, e dalle norme regolamentari nazionali.

 

 

  1. L’Assemblea cittadina elegge con metodo proporzionale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Coordinamento politico, composto da un numero di componenti non superiore ad un terzo dell’Assemblea. Ad essi si aggiungono come componenti di diritto: il Segretario cittadino, che lo presiede, il Presidente dell’Assemblea, i coordinatori di circolo, il Sindaco e il capogruppo in consiglio comunale, il tesoriere, il massimo rappresentante comunale dell’organizzazione giovanile.

 

 

  1. Il Coordinamento politico cittadino è presieduto dal Segretario cittadino, che lo convoca ordinariamente almeno una volta ogni due mesi. Può inoltre convocarlo in via straordinaria, d’ufficio, qualora ne faccia richiesta il Presidente dell’Assemblea o almeno un quinto dei suoi componenti.

 

  1. Su proposta del Segretario, l’Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il Tesoriere dell’Unione comunale a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito, secondo le norme del regolamento finanziario regionale. Il Tesoriere svolge la sua funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato. Il Segretario cittadino può proporre al Coordinamento politico cittadino la nomina di ulteriori organismi di sua fiducia, con compiti esecutivi per la gestione dell’attività del partito.

 

  1. In caso di dimissioni del segretario cittadino o di sua cessazione dalla carica, entro 30 giorni il Coordinamento politico cittadino elegge a maggioranza il nuovo segretario, che dura in carica fino alla scadenza del mandato.

 

 

7

 

Art. 6

 

(Federazioni provinciali)

 

  1. Sono costitute le Federazioni provinciali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo. Le Federazioni provinciali hanno il compito di definire la politica del Partito Democratico e organizzarne l’attività nel proprio ambito territoriale, in raccordo con gli organi regionali del partito.

 

 

  1. Sono organi della Federazione: il Segretario, l’Assemblea, la Direzione, la Commissione di garanzia, il tesoriere.

 

 

  1. Il Segretario e l’Assemblea provinciale sono eletti con voto diretto, segreto e personale dagli iscritti in regola con i requisiti previsti per l’iscrizione all’Anagrafe regionale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento approvato a maggioranza dei componenti dalla Direzione regionale e nelle norme regolamentari nazionali. Il Regolamento stabilisce le necessarie garanzie, nelle modalità di elezione, per il rispetto della parità di genere nella composizione dell’Assemblea.

 

 

  1. È eletto segretario provinciale il candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso nessun candidato abbia ottenuto tale risultato, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati, con il voto contestuale di tutti gli iscritti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

 

 

  1. La composizione numerica dell’Assemblea provinciale è stabilita dal Regolamento regionale. Sono componenti di diritto dell’Assemblea provinciale, se regolarmente iscritti nell’Anagrafe relativa: il Segretario provinciale, il Presidente della provincia, il capogruppo in consiglio provinciale, i consiglieri e gli assessori provinciali. Partecipano senza diritto di voto i componenti delle Assemblee di livello superiore. Su proposta del segretario, l’Assemblea provinciale elegge, a maggioranza dei votanti, un proprio Presidente che ne presiede i lavori.

 

  1. L’Assemblea è convocata dal suo Presidente in via ordinaria almeno tre volte l’anno. Deve essere convocata dal Presidente in via straordinaria, se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.

 

 

  1. Nella prima seduta successiva alla sua elezione, l’Assemblea provinciale elegge, con metodo proporzionale, la Direzione provinciale composta da un numero di componenti non superiore a cinquanta. Ai componenti elettivi si aggiungono come membri di diritto: il Segretario provinciale, il Presidente della Provincia, il capogruppo in Consiglio provinciale, il tesoriere, il massimo rappresentante provinciale dell’organizzazione giovanile e la portavoce della conferenza provinciale delle donne democratiche.

 

 

8

 

 

8.La Direzione provinciale è presieduta dal Segretario, che la convoca ordinariamente almeno una volta ogni due mesi. Può inoltre convocarla in via straordinaria, d’ufficio, qualora ne faccia richiesta il Presidente dell’Assemblea o almeno un quinto dei suoi componenti.

 

  1. Il Segretario provinciale può proporre alla Direzione provinciale la nomina di ulteriori organismi di sua fiducia, con compiti esecutivi per la gestione dell’attività del partito.

 

 

10.In caso di dimissioni anticipate o di cessazione dalla carica del segretario, l’Assemblea provinciale entro 30 giorni elegge a maggioranza dei componenti un nuovo segretario fino alla conclusione del mandato oppure convoca il congresso provinciale.

 

Art. 7

 

(Coordinamenti di zona)

 

  1. Su proposta del segretario, la Direzione provinciale istituisce i coordinamenti di zona sub provinciali, in corrispondenza di territori omogenei, composti dai segretari di circolo e dai sindaci del Pd.

 

  1. Il coordinamento di zona elegge a maggioranza un suo responsabile, su proposta del segretario provinciale.

 

 

Art. 8

 

(Durata dei mandati e parità di genere)

 

  1. Il mandato dei Coordinatori di circolo, dei Segretari cittadini e provinciali dura quattro anni. I Coordinatori di circolo, i Segretari cittadini e provinciali non possono essere rinnovati qualora abbiano ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.

 

 

  1. Nella scelta delle cariche monocratiche di partito (segretario e presidente dell’assemblea) a ciascun livello territoriale, si dovrà tenere conto del principio della parità e dell’alternanza di genere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Art. 9

 

(Conferenza dei Segretari provinciali)

 

 

 

  1. La Conferenza dei Segretari provinciali è organo di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative, in un rapporto di leale cooperazione tra il livello provinciale e il Coordinamento regionale.

 

 

 

  1. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche regionali che incidano in maniera rilevante sull’ambito territoriale provinciale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi regionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.

 

 

 

  1. La conferenza dei segretari provinciali può essere altresì convocata, qualora ne facciano richiesta due segretari provinciali, motivandone la richiesta attraverso la presentazione di uno specifico ordine del giorno. Compongono la conferenza i segretari provinciali e il responsabile regionale dell’organizzazione giovanile.

 

 

 

Art. 10

 

(Unione regionale)

 

 

 

  1. L’Unione Regionale del Partito Democratico d’Abruzzo è una struttura federale che si articola su due livelli: il livello programmatico-istituzionale e il livello organizzativo-territoriale.

 

  1. Il Livello programmatico-istituzionale ha la funzione di elaborare le scelte e le politiche programmatiche e di coordinare le rappresentanze istituzionali del partito. Gli organi del livello programmatico-istituzionale sono: le Aree Tematiche, il Forum degli eletti e degli Amministratori, il Centro studi, l’Esecutivo.

 

  1. Il Livello organizzativo-territoriale ha la funzione di coordinare l’attività del partito sul territorio e di raccordare l’Unione regionale e gli organi territoriali del partito. Gli organi del livello organizzativo sono: i coordinamenti territoriali (cittadino, di zona, intercomunale, provinciale), il Forum dei circoli, l’Area organizzazione, la Segreteria.

 

  1. Il Segretario regionale, la Direzione e l’Assemblea regionale secondo le modalità e le funzioni stabilite dal presente Statuto determinano l’indirizzo generale del partito.

 

  1. Gli organi territoriali di partito subregionali attuano, nel proprio ambito di competenza, secondo il principio di sussidiarietà, le politiche e gli indirizzi politici elaborati e deliberati dall’Unione regionale del Partito Democratico d’Abruzzo.

 

 

 

Art. 11

 

(Segretario Regionale)

 

 

10

 

 

  1. Il Segretario regionale rappresenta il Partito, ne esprime e rappresenta l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.

 

 

 

  1. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Hanno diritto di voto solo ed esclusivamente i componenti elettivi. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dal Coordinamento regionale, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. Hanno diritto di voto solo ed esclusivamente i componenti elettivi. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.

 

 

  1. Il Segretario regionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.

 

 

 

  1. In caso di dimissioni del Segretario regionale e di formale avvio della fase congressuale, la gestione ordinaria del partito è affidata al Presidente dell’Assemblea regionale, in qualità di Presidente pro-tempore della Direzione regionale.

 

 

Art. 12

 

(Convenzione regionale)

 

 

 

  1. La Convenzione regionale approva i documenti di orientamento politico vincolanti per l’azione del partito.

 

  1. La Convenzione regionale è composta dalle delegate e dai delegati democraticamente eletti dagli iscritti, in rappresentanza delle diverse articolazioni del partito rispetto all’ambito territoriale di riferimento, nelle modalità previste dal Regolamento congressuale regionale (Art.19 comma 1). La surroga dei delegati alla Convenzione avviene nel rispetto dei risultati elettorali della Convenzione stessa.

 

  1. La Convenzione si tiene, in via ordinaria, ogni quattro anni. È convocata dall’Assemblea uscente che, nella data stessa di convocazione, approva a maggioranza il Regolamento di cui all’art. 19, comma 1. All’atto della convocazione della Convenzione, la Commissione regionale di garanzia acquisisce gli elenchi degli iscritti in regola con i requisiti previsti dalla relativa Anagrafe. Sempre in quella data, le iscrizioni valide ai fini della Convenzione sono bloccate.

 

 

Art. 13

 

(Assemblea regionale)

 

11

 

 

  1. L’Assemblea regionale è composta da 120 componenti eletti nelle modalità indicate nel presente Statuto. Sono inoltre componenti di diritto dell’Assemblea regionale se regolarmente registrati nell’Anagrafe degli iscritti: il Segretario regionale, il Presidente della Giunta Regionale, il capogruppo in Consiglio regionale, i consiglieri e assessori regionali. Partecipano senza diritto di voto gli eletti nell’Assemblea nazionale. Su proposta del segretario regionale, l’Assemblea regionale può essere integrata da ulteriori componenti di diritto ed inviati permanenti, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dall’Assemblea. Hanno diritto di voto, in caso di mozione di sfiducia al segretario regionale, solo ed esclusivamente i componenti elettivi.

 

 

 

  1. L’Assemblea regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti regionali.

 

 

 

  1. L’Assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dal Coordinamento regionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea regionale a maggioranza.

 

 

  1. L’Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza dei componenti. In caso di più candidati, il voto avviene per scrutinio segreto. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell’Assemblea regionale resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.

 

 

 

  1. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria, deve essere convocata dal suo Presidente, qualora lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.

 

  1. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti eletti, sfiduciare il Segretario. In tale ipotesi, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.

 

 

 

Art. 14

 

(Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea regionale)

 

 

 

 

 

12

 

  1. I mandati di Segretario regionale del Partito e di componente dell’Assemblea regionale durano quattro anni.

 

 

 

  1. Il Presidente dell’Assemblea regionale indice l’elezione dell’Assemblea e del Segretario sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dal presente Statuto, il Presidente dell’Assemblea indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.

 

 

 

 

 

Art. 15

 

(Vicesegretari)

 

 

 

  1. Il Segretario regionale può proporre all’Assemblea regionale l’elezione di uno o due Vicesegretari, garantendo la parità di genere.

 

 

 

  1. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.

 

 

 

Art. 16

 

(Segreteria regionale)

 

  1. La Segreteria regionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive e di coordinamento dell’attività organizzativa e di attuazione degli indirizzi politici della direzione regionale.

 

 

 

  1. La Segreteria regionale è nominata dal Segretario, che ne dà comunicazione in una riunione della Direzione convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione regionale.

 

 

 

  1. Il responsabile regionale dell’organizzazione giovanile e la portavoce della conferenza regionale delle donne sono invitati permanenti alle riunioni della Segreteria.

 

 

 

  1. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Art. 17

 

(Esecutivo regionale)

 

 

 

1.L’esecutivo regionale è nominato dal Segretario regionale nelle stesse modalità previste per la Segreteria, ed è composto dai responsabili delle aree tematiche. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti dell’Esecutivo. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione regionale.

 

 

 

  1. Sono invitati permanenti nelle riunioni dell’Esecutivo: il segretario regionale dei giovani democratici, la portavoce regionale delle donne, il capogruppo in Consiglio regionale, il portavoce dei parlamentari, il portavoce della Conferenza degli eletti e degli amministratori, il responsabile dell’Area organizzazione.

 

 

 

Art. 18

 

(Direzione regionale)

 

 

 

  1. La Direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea regionale ed è organo d’indirizzo politico. Esso assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.

 

 

  1. La Direzione regionale è composta da 50 membri eletti dall’Assemblea, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’art. 19. Sono inoltre componenti di diritto della Direzione regionale: il Segretario, il Presidente dell’Assemblea regionale, il Presidente della Giunta regionale, il capogruppo in Consiglio regionale, i Vicesegretari, il Tesoriere, il massimo dirigente dell’organizzazione giovanile, la rappresentante della conferenza regionale delle donne democratiche, i Segretari provinciali. La Direzione regionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.

 

 

 

  1. La Direzione è presieduta dal Presidente dell’Assemblea, che lo convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocato dal Presidente, qualora lo richieda il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.

 

 

Art. 19

 

(Congresso ed elezione del Segretario regionale e dell’Assemblea regionale)

 

 

 

  1. Le elezioni mediante Congresso del Segretario regionale e dell’Assemblea regionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dall’Assemblea regionale a maggioranza dei suoi

 

 

 

14

 

componenti, previo parere positivo della Commissione regionale di garanzia, e dalle norme regolamentari nazionali.

 

 

 

  1. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce tempi e modalità di svolgimento del Congresso, che si svolge in due fasi: nella prima fase, si discutono le piattaforme politico-programmatiche, mentre la seconda consiste nel voto degli iscritti sulle candidature a segretario regionale.

 

 

  1. Entro i dieci giorni successivi alla Direzione nazionale, che approva il regolamento, di cui al comma 1, possono essere presentati documenti politici o contributi tematici sottoscritti da almeno il 15% dei componenti la Direzione regionale o da almeno il 30% dei componenti l’Assemblea regionale oppure da almeno 200 iscritti. Nei successivi 20 giorni i documenti politici ed i contributi tematici sono discussi dagli iscritti nelle assemblee di circolo. I documenti politici sono posti al voto degli iscritti in alternativa tra di loro. I circoli territoriali possono promuovere ulteriori momenti di approfondimento e dibattito, anche elaborando propri contributi da trasmettere alla Presidenza. Entro 15 giorni dalla fine del confronto territoriale, la Convenzione regionale di cui all’Art.12:

 

  1. a) Ratifica il voto sui testi espresso dagli iscritti nei circoli;

 

  1. b) Assume i documenti politici che abbiano conseguito almeno il

 

33% dei voti degli iscritti, ovvero almeno il 20% per i contributi tematici;

 

  1. c) Discute i documenti politici  ed  i   contributi tematici,  con

 

possibilità di emendarli nelle modalità stabilite dalla Presidenza della Convenzione.

 

I testi approvati dalla Convenzione regionale assumono valore vincolante per il mandato politico del segretario regionale.

 

 

 

  1. Entro 20 giorni dalla Convenzione regionale si convocano, in ogni circolo, le assemblee degli iscritti, che eleggono il segretario regionale. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale, in modo da garantirne la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio.

 

 

  1. L’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale da parte degli iscritti si svolge ordinariamente a distanza di due anni dall’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale.

 

 

  1. Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti dell’Assemblea regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.

 

 

 

  1. La ripartizione dei seggi tra i collegi elettorali e l’assegnazione alle liste in base ai risultati delle elezioni è stabilita nel Regolamento approvato dall’Assemblea regionale di cui al precedente comma 1.

 

 

15

 

 

  1. I collegi elettorali coincidono con quelli previsti per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionale.

 

 

 

  1. È eletto segretario regionale il candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso nessun candidato abbia ottenuto tale risultato, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati, con il voto contestuale di tutti gli iscritti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

 

  1. I congressi di circolo e provinciali per l’elezione degli organi territoriali si svolgono ordinariamente insieme con l’elezione del segretario e dell’assemblea regionali.

 

  1. Il Segretario regionale in carica può proporre all’Assemblea regionale lo svolgimento di un Congresso regionale straordinario per “tesi”. L’Assemblea approva a maggioranza. Il documento di base è proposto dal segretario e approvato dalla Direzione, ed è emendabile dalle assemblee di circolo secondo le modalità fissate da un apposito regolamento approvato dalla Direzione. L’Assemblea regionale approva il documento finale.

 

 

Art. 20

 

(Poteri sostitutivi)

 

 

 

  1. Si applicano le norme contenute nell’Art.23 dello Statuto nazionale.

 

 

 

Art.21

 

(Area organizzazione):

 

 

 

1.L’Area Organizzazione ha la funzione di coadiuvare la Segreteria regionale nel raccordo organizzativo tra l’Unione Regionale e i coordinamenti territoriali, di attuare le politiche organizzative e per il radicamento del partito nel territorio.

 

  1. Il responsabile dell’Area organizzazione fa parte della Segreteria ed è nominato dal Segretario.

 

  1. L’Area organizzazione si dota di un coordinamento regionale composta dal responsabile regionale, dai responsabili provinciali dell’organizzazione, dal responsabile dell’Ufficio adesioni, dal coordinatore del Forum dei circoli.

 

 

 

Art. 22

 

(Forum dei circoli)

 

  1. Il Forum dei circoli è composto dai segretari dei circoli territoriali della regione. E’ convocato almeno una volta ogni 6 mesi e concorre alla definizione delle politiche per il radicamento territoriale del partito.

 

 

16

 

  1. Il Forum elegge un suo coordinatore, che fa parte della segreteria regionale e del coordinamento dell’Area organizzazione.

 

  1. Il Forum si dota di un regolamento, che ne disciplina l’attività.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

FORMAZIONE DELLE LISTE E ALLEANZE

 

SCELTA DEI CANDIDATI PER LE CARICHE ISTITUZIONALI.

 

PRINCIPI GENERALI PER CANDIDATURE E INCARICHI

 

 

 

Art.23

 

(Liste e alleanze)

 

 

 

  1. La Direzione regionale approva le liste e le alleanze per le elezioni regionali secondo le procedure fissate nell’apposito Regolamento. Ratifica le liste e le alleanze politico-elettorali nelle Province e nei Comuni capoluogo su proposta del coordinamento politico provinciale. Il Coordinamento politico provinciale approva le liste e le alleanze politico-elettorali nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, su proposta del coordinamento cittadino competente.

 

 

  1. Nel caso di decisioni che comportino un’alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale o regionale, l’organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario regionale. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

 

 

Art. 24

 

(Primarie ed elezioni)

 

 

 

  1. Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.

 

 

 

  1. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico gli elettori già registrati nell’Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto. Il Regolamento regionale per le elezioni primarie è approvato a maggioranza dall’Assemblea regionale, sulla base del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dalla Direzione nazionale e adottato nel rispetto dei principi e delle modalità contenuti nello Statuto nazionale.

 

 

17

 

 

  1. Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie di coalizione i candidati alla carica di Sindaco e Presidente di Regione.

 

 

 

  1. Per le cariche indicate nel comma precedente, i principi generali per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle primarie sono indicati nello Statuto nazionale, all’articolo 24.

 

 

  1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie ovvero, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a consigliere regionale e comunale nei Comuni sopra i 15 mila abitanti è effettuata sulla base di un Regolamento regionale, adottato nel rispetto dei principi e delle modalità stabiliti dall’art. 25 dello Statuto nazionale.

 

  1. Il Regolamento per le primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.

 

 

 

Art. 25

 

(Incandidabilità e incompatibilità)

 

  1. Non possono aderire al Partito democratico come elettori e come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del codice etico.

 

  1. Si applica anche alle candidature del Pd Abruzzo, a tutti i livelli, la norma contenuta nell’Art. 27 dello Statuto nazionale, in relazione al “Codice di autoregolamentazione delle candidature”, approvato dalla Commissione parlamentare Antimafia.

 

  1. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi regionali, provinciali e di comuni capoluogo di provincia del Partito Democratico, come le segreterie.

 

  1. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.

 

  1. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali ed i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a cinquantamila abitanti.

 

  1. La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l’incandidabilità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

 

 

18

 

  1. La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

 

  1. Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell’ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l’aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità.

 

  1. Non è ricandidabile per la carica di consigliere regionale, provinciale e comunale, nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati pieni consecutivi.

 

  1. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una stessa carica monocratica di governo o far parte di uno stesso organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.

 

  1. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale deve essere versato alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale.

 

  1. La carica di consigliere regionale e quella di consigliere di un comune con meno di 15 mila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell’indennità o emolumento ricevuti per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.

 

  1. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi 9-12 devono essere deliberate dalla Direzione regionale o, nella sfera di sua competenza, dalla Direzione provinciale, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, su proposta motivata dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Nel caso di deroga al comma 9, riferita ai consiglieri regionali, essa deve essere deliberata dalla Direzione regionale con la maggioranza dei componenti, su proposta della Direzione provinciale.

 

  1. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dell’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all’attività del Partito Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.

 

  1. Qualora sia stata concessa la deroga ad un eletto nelle liste del PD, questi non potrà presentare successivamente altre richieste di deroga.

 

  1. I principi di incandidabilità e incompatibilità per gli incarichi di partito e istituzionali nazionali sono fissati nell’articolo 28 dello Statuto nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Art. 26

 

(Doveri degli eletti)

 

 

 

  1. Gli eletti e i componenti di organismi esecutivi si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

 

 

 

  1. Gli eletti e i componenti di organismi esecutivi hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento finanziario regionale è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.

 

 

 

  1. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.

 

 

  1. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

LIVELLO PROGRAMMATICO-ISTITUZIONALE

 

 

Art. 27

 

(Aree tematiche)

 

 

 

 

 

  1. Le Aree tematiche hanno la funzione di concorrere all’elaborazione programmatica del partito, promuovendo a tal fine il coinvolgimento dei cittadini e degli iscritti.

 

  1. Le Aree tematiche sono costituite su proposta del Segretario regionale, tenendo conto delle competenze della Regione. I responsabili delle Aree tematiche fanno parte dell’Esecutivo.

 

  1. Sono organi delle Aree tematiche: il coordinamento e il Forum.

 

  1. Il coordinamento è composto dal responsabile regionale e dai responsabili dei coordinamenti territoriali.

 

 

20

 

  1. Il Forum è attivato dal coordinamento dell’Area tematica con il coinvolgimento di iscritti, cittadini iscritti nell’Albo degli elettori, amministratori ed eletti, esperti del settore con il compito di favorire la partecipazione di iscritti ed elettori all’elaborazione delle proposte programmatiche del partito.

 

  1. Le Aree tematiche partecipano con proposte e documenti propri alla Conferenza programmatica annuale del PD Abruzzo.

 

  1. Le Aree tematiche producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico. Gli organi del partito tengono conto dei materiali prodotti dalle Aree tematiche quando discutono o deliberano su scelte di indirizzo e politiche pubbliche in merito alle quali esistono contributi.

 

  1. In tutti i livelli territoriali (cittadino, intercomunale, di zone e provinciale) devono essere attivate le aree tematiche, con responsabili scelti su proposta del coordinatore o segretario competente per livello territoriale.

 

 

 

Art. 28

 

(Conferenza regionale delle donne democratiche)

 

 

 

  1. E’ facoltà delle donne democratiche iscritte istituire la Conferenza regionale delle donne democratiche, come luogo di elaborazione di politiche di genere e come strumento propositivo per la partecipazione delle donne nella vita politica. Della Conferenza possono fare parte tutte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.

 

 

  1. La Conferenza elegge a maggioranza una propria Portavoce che entra a far parte di diritto della Direzione regionale e della segreteria. La Conferenza può darsi un apposito Regolamento e può strutturarsi, con le stesse funzioni e le medesime prerogative, nei livelli subregionali del partito.

 

 

 

 

Art. 29

 

(Forum regionale amministratori e eletti)

 

 

 

  1. Gli amministratori e gli eletti del Partito democratico, sulla base di un Regolamento approvato dall’Assemblea regionale, costituiscono un Forum regionale, con il compito di contribuire all’elaborazione di proposte per l’iniziativa politica del partito, sui temi che riguardano gli enti locali ed il rapporto con il governo regionale. Il Regolamento può stabilire che, per le decisioni su materie riguardanti gli enti locali, ci sia l’obbligo per la segreteria regionale di informare e ascoltare il Forum degli amministratori e degli eletti.

 

 

  1. Analoghe forme di organizzazione per gli amministratori e gli eletti possono essere previste a livello provinciale e territoriale.

 

 

21

 

  1. Il Forum regionale degli amministratori elegge a maggioranza un proprio portavoce.

 

 

 

Art. 30

 

(Commissioni regionali)

 

 

 

  1. L’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

 

 

Art. 31

 

(Convenzione programmatica regionale)

 

 

 

  1. Ogni anno il Partito Democratico d’Abruzzo indice la propria Convenzione programmatica. La Convenzione programmatica è convocata dalla Direzione regionale, che ne determina l’oggetto e i temi, su proposta del Segretario regionale. Sui temi prescelti, il Segretario regionale presenta, entro il termine stabilito dalla Direzione, uno o più documenti da porre alla base della discussione tra gli iscritti e gli elettori nei circoli, nei forum tematici e nei coordinamenti provinciali, che possono approvare specifiche risoluzioni.

 

  1. La Direzione regionale dovrà nominare una commissione di valutazione formata da persone di provata esperienza e competenza, che giudicherà i migliori documenti approvati dai circoli, che saranno pubblicati sul sito internet del PD Abruzzo. La pubblicazione sarà motivo di preferenza ai fini dell’elezione di rappresentanti del circolo negli organismi provinciali e regionali del partito, secondo un apposito regolamento approvato dalla Direzione regionale contestualmente alla convocazione della Convenzione.

 

  1. La Direzione regionale su uno o più dei temi oggetto della Convenzione, su proposta del Segretario, può elaborare uno o più quesiti specifici da rivolgere agli elettori registrati nell’Albo del Partito Democratico d’Abruzzo, che sono chiamati a pronunciarsi su più risposte alternative. Gli elettori si riuniscono nei Forum comunali, dove si esprimono eleggendo propri delegati nei Forum provinciali secondo un regolamento approvato dalla Direzione. Sulla base dello stesso regolamento, i Forum provinciali eleggono delegati nella Conferenza regionale. I delegati sono vincolati al pronunciamento dei Forum.

 

  1. La Convenzione regionale è composta dai membri dell’Assemblea regionale, dai delegati indicati dai Coordinamenti provinciali e dai Forum tematici secondo il Regolamento approvato dalla Direzione regionale, ed eventualmente dai delegati eletti dai Forum provinciali.

 

  1. La Convenzione regionale approva un documento programmatico finale che sintetizza il dibattito svoltosi nel Partito.

 

  1. In caso di attivazione della democrazia deliberativa sulla base di uno o più quesiti specifici, la Convenzione integrata dai delegati dei Forum provinciali si esprime su di essi con un voto finale.

 

 

 

 

22

 

  1. La Convenzione regionale si riunisce nella data stabilita dalla Direzione per deliberare sulla linea programmatica del PD Abruzzo, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dai circoli, dai coordinamenti provinciali e dai forum tematici.

 

 

 

 

 

Art. 32

 

(Referendum regionale e altre forme di consultazione)

 

 

 

  1. E’ indetto un Referendum interno qualora ne faccia richiesta la Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell’Assemblea regionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti.

 

 

 

  1. La proposta soggetto a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. Non possono essere sottoposte a consultazione referendaria le norme contenute nel presente Statuto.

 

 

 

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia all’art. 28 dello Statuto nazionale e al Regolamento quadro nazionale.

 

  1. La Direzione regionale può promuovere forme di consultazione degli iscritti e degli elettori secondo le forme della democrazia deliberativa, sulla base di un Regolamento approvata dalla stessa.

 

 

 

Art. 33

 

(Formazione politica)

 

 

 

  1. Il Partito Democratico d’Abruzzo promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.

 

  1. A questo scopo, il Partito democratico d’Abruzzo promuove e supporta, anche finanziariamente, il Centro studi, che assumerà la denominazione indicata nel suo statuto, quale soggetto regionale di riferimento, che agisce in collaborazione con la “Fondazione costituente” nazionale, per le attività di formazione politica e culturale. Il Centro studi presenta annualmente un piano di lavoro, anche sviluppando rapporti di collaborazione con altri Istituti, Centri di ricerca, Università, Fondazioni e Associazioni, ispirandosi all’articolo 18 della Costituzione. La partecipazione alle attività del Centro studi è aperta a tutti, iscritti e non iscritti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

Art. 34

 

(Organizzazione giovanile regionale)

 

 

 

  1. Il Partito Democratico riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.

 

  1. Il Partito Democratico riconosce i Giovani Democratici quale organizzazione di riferimento con un proprio Statuto e propri organismi dirigenti e può prevedere un contributo finanziario annuale alle sue attività. L’iscrizione ai Giovani Democratici è al tempo stesso iscrizione al Partito Democratico salvo esplicita diversa richiesta. I tesserati al Partito Democratico in età compresa tra i 16 e i 29 anni sono anche aderenti ai Giovani Democratici salvo diversa esplica indicazione all’atto del tesseramento.

 

 

 

 

CAPO V

 

PRINCIPI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 

 

 

Art. 35

 

(Tesoriere regionale)

 

 

 

  1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Segretario regionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.

 

 

 

  1. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.

 

 

 

  1. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea regionale.

 

 

 

  1. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.

 

 

 

  1. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.

 

 

24

 

 

  1. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

 

 

 

Art. 36

 

(Collegio sindacale)

 

 

 

  1. L’Assemblea regionale nomina un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi, indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie.

 

 

  1. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

 

 

  1. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

 

 

 

Art. 37

 

(Finanziamento)

 

 

 

  1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».

 

 

 

  1. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dei designati e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

 

 

Art. 38

 

(Autonomia patrimoniale e gestionale)

 

 

 

  1. La struttura organizzativa regionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto regionale hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

 

 

 

 

25

 

Art. 39

 

(Bilancio)

 

 

 

  1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione regionale entro il 31 maggio.

 

 

  1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Direzione regionale entro il successivo 30 novembre.

 

 

Art. 40

 

(Regolamento finanziario regionale)

 

 

 

  1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione regionale a maggioranza.

 

 

 

  1. Il Regolamento finanziario regionale disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture territoriali, la quota di iscrizione, e il sostegno finanziario degli eletti e degli incaricati negli enti pubblici alle attività politiche del Partito Democratico.

 

 

  1. Il Regolamento finanziario regionale stabilisce le modalità con cui il Tesoriere rende pubblico periodicamente l’elenco degli eletti e degli incaricati negli enti pubblici di nomina politica non in regola con i versamenti dovuti secondo l’art. 26 del presente Statuto, previa comunicazione alla Direzione regionale. Stabilisce inoltre ulteriori sanzioni disciplinari per gli eletti non in regola, fino alla sospensione dagli organismi di partito.

 

 

 

 

 

Art. 41

 

(Comitato di tesoreria regionale)

 

 

 

  1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 5 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto. Gli altri quattro componenti sono eletti dall’Assemblea regionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea regionale, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all’articolo 35, comma 1.

 

 

 

 

26

 

  1. Il Comitato di Tesoreria elegge al suo interno un Presidente.

 

 

 

  1. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all’allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli al Coordinamento regionale per l’approvazione.

 

 

 

  1. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

 

 

 

5.

 

Art. 42

 

(Norme per le Federazioni provinciali)

 

 

 

  1. Il Tesoriere provinciale è eletto dall’Assemblea provinciale su proposta del Segretario provinciale, che lo sceglie tra persone in possesso degli stessi requisiti previsti all’art. 35 comma 1. Il Tesoriere provinciale ha nell’ambito della struttura provinciale gli stessi poteri e funzioni previsti per il Tesoriere regionale all’art.35 commi 4-6. La durata e il rinnovo del mandato hanno gli stessi limiti previsti dall’art. 35 comma 2.

 

 

  1. La gestione finanziaria delle Federazioni provinciali segue per analogia gli stessi principi fissati dal presente Statuto negli articoli precedenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VI

 

PROCEDURE E ORGANI DI GARANZIA

 

 

 

Art. 43

 

(Commissioni di garanzia)

 

 

 

  1. La Commissione regionale di garanzia è composta da un numero massimo di sette membri, eletti dall’Assemblea regionale nella prima seduta successiva alla sua elezione, con il metodo del voto limitato. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.

 

 

27

 

 

  1. Sono costituite le Commissioni provinciali di garanzia, composte da cinque membri eletti, nelle stesse modalità di cui al comma precedente, dalle Assemblee provinciali. I loro componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Le Commissioni provinciali hanno competenza sugli atti, sul corretto funzionamento e sull’elezione degli organi provinciali e subprovinciali del Partito Democratico.

 

  1. I componenti delle Commissioni di garanzia sono scelti fra gli iscritti del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.

 

 

 

  1. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

 

 

 

  1. La Commissione regionale di garanzia e le Commissioni provinciali eleggono al proprio interno un Presidente.

 

 

 

 

 

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in relazione alle competenze e alle modalità di funzionamento delle Commissioni di garanzia regionale e provinciali, si rinvia alle norme dello Statuto nazionale.

 

 

 

Art. 44

 

(Tenuta degli albi e loro pubblicità)

 

 

 

  1. Un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:

 

  1. la composizione, la tenuta e le forme di pubblicità dell’Albo degli elettori così come dell’Anagrafe degli iscritti;

 

  1. le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive;

 

  1. le funzioni della Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze

 

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nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.

 

  1. le modalità e i criteri di nomina del Garante degli elettori da parte della Commissione di garanzia.

 

 

 

  1. Sono istituiti l’Ufficio Adesioni regionale e gli Uffici adesioni provinciali, con il compito di sovrintendere alla tenuta delle relative Anagrafi degli iscritti e garantire la regolarità delle iscrizioni al partito. Sono eletti rispettivamente dalla Commissione di garanzia regionale e dalle Commissioni di garanzia provinciali, secondo quanto sarà stabilito dal Regolamento regionale per il tesseramento in attuazione del Regolamento nazionale. Il Regolamento regionale stabilisce compiti, funzioni e modalità di elezione degli uffici adesioni dei circoli di base.

 

 

Art. 45

 

(Revisione dello Statuto e dei regolamenti)

 

 

 

1.Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti eletti ovvero con la la maggioranza dei due terzi dei presenti, purchè sia presente almeno un terzo dei componenti nel caso la commissione statuto approvi all’unanimità le modifiche statutarie.

 

 

Art.46

 

(Norma di rinvio)

 

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente Statuto, si rinvia alle norme dello Statuto e dei regolamenti nazionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VIII

 

NORME TRANSITORIE

 

 

 

Art.47

 

(Regolamenti)

 

Entro sei mesi dalla modifica dello Statuto, la Direzione regionale adotta i Regolamenti ad essa demandati.

 

 

 

 

 

 

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Art.48

 

(Congressi provinciali e di circolo)

 

Entro 12 mesi dall’approvazione del presente Statuto si dovranno svolgere i congressi di circolo e provinciali.